Statuto
E' il documento che costituisce parte integrante dell'atto costitutivo e contiene gli obiettivi dell'ente e le norme che regolano il suo funzionamento. Lo statuto di una associazione sportiva dilettantistica deve ottemperare alle norme previste dal D.lgs 460/97, contenute nel comma 4-quiques dell'art. 111 del TUIR, di seguito esposte:
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo, esclusione della temporaneita' alla partecipazione della vita associativa, diritto di voto solo per i soci o partecipanti maggiorenni d'età per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
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STATUTO SOCIALE.pdf